CAPITOLO I - Scopo e formazione della Società
ART. 1º — La Società ha per oggetto lo studio di tutti i fenomeni
relativi alle manifestazioni spiritiste, nonché la loro applicazione
alle scienze morali, fisiche, storiche e psicologiche. Le questioni
politiche, di controversie religiose e di economia sociale vi sono
interdette.
Essa prende il titolo di: Società Parigina degli Studi Spiritisti.
ART. 2º — La Società si compone di membri titolari, di liberi associati e di membri corrispondenti.
Essa può conferire il titolo di membro onorario ai residenti in
Francia o agli stranieri, che per la loro posizione o per loro opere
possono rendere alla Società servigi insigni.
I membri onorari sono sottoposti tutti gli anni a rielezione.
ART. 3º — La Società ammette soltanto le persone che simpatizzano
con i suoi principi e con l'obiettivo dei suoi lavori, quelle che sono
già iniziate ai principi fondamentali della scienza spiritista, o che
sono seriamente animate dal desiderio di istruirsi in essa. Di
conseguenza, essa esclude chiunque potrebbe apportare degli elementi di
turbamento in seno alle riunioni, sia attraverso uno spirito di ostilità
e di opposizione sistematica, sia attraverso ogni altra causa, facendo
così perdere tempo in discussioni inutili.
A tutti i membri
corre l'obbligo di una reciproca benevolenza e di opportuni
comportamenti. Essi devono, in tutte le circostanze, mettere il bene
generale al disopra delle questioni personali e d'amor proprio.
ART. 4º — Per essere ammesso come libero associato, il candidato deve
indirizzare al Presidente una domanda scritta, postillata da due membri
titolari che si rendono garanti delle intenzioni del postulante.
La lettera di domanda deve sommariamente informare: 1° se il
postulante possiede già delle cognizioni in materia di Spiritismo; 2° lo
stato delle sue cognizioni sui punti fondamentali della scienza; 3°
l’impegno di adeguarsi in tutto al regolamento.
La domanda
viene sottoposta al comitato, che la esaminerà e proporrà, se lo ritiene
opportuno, l'ammissione, il rinvio o il rifiuto.
Il rinvio è
di rigore per ogni candidato che non possegga alcuno degli elementi
della scienza spiritista, e che non simpatizzi con i principi della
Società.
I liberi associati hanno diritto ad assistere a
tutte le sedute, a partecipare ai lavori e alle discussioni che abbiano
per oggetto lo studio; ma, in nessun caso, essi hanno voto deliberativo
per ciò che concerne gli affari della Società.
I liberi
associati sono ingaggiati solo per l'anno della loro ammissione, e, per
rimanere nella Società, l'ammissione dovrà essere ratificata alla fine
di questo primo anno.
ART. 5º — Per essere membro titolare,
bisogna essere stato per almeno un anno libero associato, aver assistito
a più della metà delle sedute e aver dato, durante questo tempo,
notorie prove delle proprie cognizioni e convinzioni in fatto di
Spiritismo, prove della sua adesione ai principi della Società e della
sua volontà di agire in tutte le circostanze, nei riguardi dei suoi
colleghi, secondo i principi della carità e della morale spiritista.
Le associazioni libere, che avranno regolarmente assistito per sei
mesi alle sedute della Società, potranno essere ammesse come membri
titolari se, naturalmente, avranno ottemperato alle altre condizioni.
L'ammissione è proposta d'ufficio dal comitato, con l'assenso
dell'associato, se è inoltre appoggiata da altri tre membri titolari.
Essa in seguito, se troverà accoglimento, è preannunciata dalla Società a
scrutinio segreto, dopo un rapporto verbale del comitato.
Solo i membri titolari hanno voto deliberativo, e soltanto loro godono della facoltà accordata dall'articolo 25.
ART. 6º — La Società limiterà, se essa lo giudica opportuno, il numero dei liberi associati e dei membri titolari.
ART. 7º — I membri corrispondenti sono quelli che non risiedono a
Parigi, ma sono egualmente in relazione con la Società e le forniscono
documenti utili ai suoi studi. Essi possono essere nominati su
presentazione di un solo membro titolare.