IL LIBRO DEI MEDIUM o GUIDA DEI MEDIUM E DEGLI EVOCATORI

Allan Kardec

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Capitolo XXX - REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ PARIGINA DEGLI STUDI SPIRITISTI
Fondata il 1° aprile 1858

E autorizzata con decreto del Signor Prefetto di Polizia in data 13 aprile 1858, secondo l'avviso di Sua Eccellenza il Ministro degli Interni e della Sicurezza Generale

NOTA. Quantunque questo regolamento sia frutto dell'esperienza, noi non lo proponiamo affatto per emanare una legge assoluta, ma unicamente per facilitare la formazione di società a quanti le vorranno fondare. Costoro potranno attingervi le disposizioni che riterranno utili e applicabili alle circostanze loro peculiari. Per quanto l'organizzazione ne venga così semplificata, essa potrà esserlo ancora molto di più, quando si tratti non di società regolarmente costituite, ma di semplici e intime riunioni, che hanno solo bisogno di stabilire misure d'ordine, di precauzione e di regolarità nei lavori.

Egualmente, noi lo presentiamo come guida per quelle persone che volessero mettersi in contatto con la Società parigina, sia come corrispondenti, sia a titolo di membri della Società.


CAPITOLO I — Scopo e formazione della Società


ART. 1º — La Società ha per oggetto lo studio di tutti i fenomeni relativi alle manifestazioni spiritiste, nonché la loro applicazione alle scienze morali, fisiche, storiche e psicologiche. Le questioni politiche, di controversie religiose e di economia sociale vi sono interdette.

Essa prende il titolo di: Società Parigina degli Studi Spiritisti.

ART. 2º — La Società si compone di membri titolari, di liberi associati e di membri corrispondenti.

Essa può conferire il titolo di membro onorario ai residenti in Francia o agli stranieri, che per la loro posizione o per loro opere possono rendere alla Società servigi insigni.

I membri onorari sono sottoposti tutti gli anni a rielezione.

ART. 3º — La Società ammette soltanto le persone che simpatizzano con i suoi principi e con l'obiettivo dei suoi lavori, quelle che sono già iniziate ai principi fondamentali della scienza spiritista, o che sono seriamente animate dal desiderio di istruirsi in essa. Di conseguenza, essa esclude chiunque potrebbe apportare degli elementi di turbamento in seno alle riunioni, sia attraverso uno spirito di ostilità e di opposizione sistematica, sia attraverso ogni altra causa, facendo così perdere tempo in discussioni inutili.

A tutti i membri corre l'obbligo di una reciproca benevolenza e di opportuni comportamenti. Essi devono, in tutte le circostanze, mettere il bene generale al disopra delle questioni personali e d'amor proprio.

ART. 4º — Per essere ammesso come libero associato, il candidato deve indirizzare al Presidente una domanda scritta, postillata da due membri titolari che si rendono garanti delle intenzioni del postulante.

La lettera di domanda deve sommariamente informare: 1° se il postulante possiede già delle cognizioni in materia di Spiritismo; 2° lo stato delle sue cognizioni sui punti fondamentali della scienza; 3° l’impegno di adeguarsi in tutto al regolamento.

La domanda viene sottoposta al comitato, che la esaminerà e proporrà, se lo ritiene opportuno, l'ammissione, il rinvio o il rifiuto.

Il rinvio è di rigore per ogni candidato che non possegga alcuno degli elementi della scienza spiritista, e che non simpatizzi con i principi della Società.

I liberi associati hanno diritto ad assistere a tutte le sedute, a partecipare ai lavori e alle discussioni che abbiano per oggetto lo studio; ma, in nessun caso, essi hanno voto deliberativo per ciò che concerne gli affari della Società.

I liberi associati sono ingaggiati solo per l'anno della loro ammissione, e, per rimanere nella Società, l'ammissione dovrà essere ratificata alla fine di questo primo anno.

ART. 5º — Per essere membro titolare, bisogna essere stato per almeno un anno libero associato, aver assistito a più della metà delle sedute e aver dato, durante questo tempo, notorie prove delle proprie cognizioni e convinzioni in fatto di Spiritismo, prove della sua adesione ai principi della Società e della sua volontà di agire in tutte le circostanze, nei riguardi dei suoi colleghi, secondo i principi della carità e della morale spiritista.

Le associazioni libere, che avranno regolarmente assistito per sei mesi alle sedute della Società, potranno essere ammesse come membri titolari se, naturalmente, avranno ottemperato alle altre condizioni.

L'ammissione è proposta d'ufficio dal comitato, con l'assenso dell'associato, se è inoltre appoggiata da altri tre membri titolari. Essa in seguito, se troverà accoglimento, è preannunciata dalla Società a scrutinio segreto, dopo un rapporto verbale del comitato.

Solo i membri titolari hanno voto deliberativo, e soltanto loro godono della facoltà accordata dall'articolo 25.

ART. 6º — La Società limiterà, se essa lo giudica opportuno, il numero dei liberi associati e dei membri titolari.

ART. 7º — I membri corrispondenti sono quelli che non risiedono a Parigi, ma sono egualmente in relazione con la Società e le forniscono documenti utili ai suoi studi. Essi possono essere nominati su presentazione di un solo membro titolare.


CAPITOLO II — Amministrazione


ART. 8º — La Società è amministrata da un Presidente-direttore, assistito dai membri di un collegio direttivo e da un comitato.

ART. 9º — Il collegio direttivo si compone di: 1 Presidente — 1 Vicepresidente — 1 Segretario principale — 2 Segretari aggiunti — 1 Tesoriere.

Potranno inoltre essere nominati uno o più Presidenti onorari.

In assenza del Presidente e del Vice-presidente, le sedute potranno essere presiedute da uno dei membri del comitato.

ART. 10º — Il Presidente-direttore dovrà dedicare tutte le sue cure agli interessi della Società e della scienza spiritista, Egli ha la direzione generale e l'alta sorveglianza dell'amministrazione, così come la conservazione degli archivi.

Il Presidente è nominato per tre anni, mentre gli altri membri del collegio direttivo per un anno e sono rieleggibili indefinitamente.

ART. 11º — Il comitato è composto dai membri del collegio direttivo e da altri cinque membri titolari, scelti di preferenza fra quelli che avranno apportato un contributo attivo nei lavori della Società, reso dei servigi alla causa dello Spiritismo, o dimostrato di possedere uno spirito benevolo e conciliante. Questi cinque membri sono, come i membri del collegio direttivo, nominati per un anno e rieleggibili.

Il comitato è presieduto, di diritto, dal Presidente-direttore o, in sua assenza, dal Vice-presidente o da quello dei suoi membri che sarà designato a questo fine.

Il comitato è incaricato dell'esame preliminare di tutte le questioni e proposte amministrative e di altre da sottoporre alla Società. Esso controlla le entrate e le uscite della Società e i rendiconti del Tesoriere; autorizza le spese ordinarie e adotta tutte le misure d'ordine che saranno giudicate necessarie.

Esamina inoltre i lavori e gli argomenti di studio proposti dai diversi membri e, a sua volta, ne prepara lui stesso; fissa anche l'ordine delle sedute in accordo con il Presidente.

Il Presidente può sempre opporsi acché certi argomenti siano trattati e messi all'ordine del giorno, salvo a riferirne alla Società, la quale deciderà.

Il Comitato si riunisce regolarmente prima dell'apertura delle sedute per l'esame dei casi ordinari, e in ogni altro momento ch'esso giudicherà opportuno.

I membri del collegio direttivo e del comitato che saranno stati assenti durante tre mesi consecutivi, senza averne dato avviso, sono considerati come chi abbia rassegnato le sue dimissioni, e si provvederà alla loro sostituzione.

ART. 12º — Le decisioni, sia della Società, sia del comitato, sono prese a maggioranza assoluta dai membri presenti; in caso di parità, decisivo sarà il voto del Presidente.

Il comitato può deliberare quando sono presenti quattro dei suoi membri.

Lo scrutinio segreto sarà obbligatorio, se è reclamato da cinque membri.

ART. 13º — Ogni tre mesi, sei membri, scelti fra i titolari o fra i liberi associati, sono designati per assolvere le funzioni di commissari.

I commissari sono incaricati di vigilare sull'ordine e sulla regolarità delle sedute, e di verificare il diritto d'ingresso di ogni persona estranea, che si presenti per assistervi.

A questo scopo, i membri designati si accorderanno, affinché uno di essi sia presente all'apertura delle sedute.

ART. 14º — L'anno sociale ha inizio il 1° aprile.

Le nomine del collegio direttivo e del comitato si faranno nella prima seduta del mese di maggio. I membri in esercizio continueranno nelle loro funzioni fino a questa epoca.

ART. 15º — Per sopperire alle spese della Società, viene pagata una quota di 24 franchi dai titolari, e di 20 franchi dai liberi associati.

I soci titolari all'atto della loro ammissione pagano inoltre, una sola volta, un diritto d'ingresso di 10 franchi.

La quota viene pagata interamente per l'anno in corso.

I membri ammessi nell'anno in corso non avranno da pagare, per questo primo anno, che i trimestri in scadenza, ivi compreso quello della loro ammissione.

Quando moglie e marito fossero accettati come liberi associati, o titolari, si esigerà per entrambi soltanto una quota e mezzo.

Ogni sei mesi, il 1° aprile e il 1° ottobre, il Tesoriere rende conto al comitato dell'impiego e della situazione dei fondi.

Pagate le spese ordinarie riguardanti affitti e altre spese obbligatorie, se ci fosse un'eccedenza, sarà la Società a determinarne l'impiego.

ART. 16º — A tutti i membri ammessi, liberi associati o titolari, viene assegnata una carta d'ammissione, comprovante il loro titolo. Questa carta è depositata presso il Tesoriere, dove il nuovo membro può ritirarla, pagando la sua quota e il diritto di entrata. Il nuovo membro non può assistere alle sedute se non dopo aver ritirato la sua carta. Qualora egli, un mese dopo la sua nomina, non l'avesse ancora ritirata, viene considerato dimissionario.

Sarà ugualmente considerato dimissionario quel membro che non avrà pagato la sua rata annuale entro il primo mese dal rinnovo dell'anno sociale, dopo un avviso del Tesoriere, che sia rimasto inevaso.


CAPITOLO III — Delle sedute


ART. 17º — Le sedute della Società hanno luogo tutti i venerdì, alle ore otto di sera, salvo modifica, se fosse necessario.

Le sedute sono particolari o generali, ma non sono mai pubbliche.

Ogni persona che, a qualsiasi titolo, faccia parte della Società deve, a ogni seduta, apporre la sua firma su una lista di presenza.

ART. 18º — Silenzio e raccoglimento devono essere rigorosamente osservati durante le sedute, e principalmente durante gli studi. Nessuno può prendere la parola senza averla ottenuta dal Presidente.

Tutte le domande rivolte agli Spiriti devono essere rivolte attraverso l'intermediazione del Presidente, che può rifiutarsi di porle, a seconda delle circostanze.

Sono soprattutto vietate tutte le domande futili, quelle d'interesse personale, di pura curiosità o fatte con lo scopo di sottoporre gli Spiriti a delle prove, così come pure tutte quelle che non hanno un fine di utilità generale dal punto di vista degli studi.

Sono egualmente vietate tutte le discussioni atte a sviare la seduta dall'obbiettivo particolare di cui ci si sta occupando.

ART. 19º — Ogni membro ha il diritto di chiedere il richiamo all'ordine contro chiunque non osservi le buone creanze durante la discussione o disturbi in qualsiasi modo la seduta. Il richiamo viene immediatamente messo ai voti; se sarà accettato, verrà iscritto agli atti.

Tre richiami all'ordine, nello spazio di un anno, determinano di diritto la radiazione del membro, che in essi sia incorso, qualunque sia il suo titolo.

ART. 20º — Nessuna comunicazione spiritista, ottenuta al di fuori della Società, può essere letta se prima non è stata sottoposta sia al Presidente, sia al comitato, i quali possono ammetterne o rifiutarne la lettura.

Una copia di ogni comunicazione estranea, di cui sia stata autorizzata la lettura, dovrà rimanere depositata negli archivi.

Tutte le comunicazioni ottenute durante le sedute appartengono alla Società; i medium che le hanno scritte possono ritirarne delle copie.

ART. 21º — Le sedute particolari sono riservate ai membri della Società. Esse hanno luogo il 1°, il 3° e, se è il caso, il 5° venerdì di ogni mese.

La Società riserva alle sedute particolari tutte le questioni concernenti i suoi affari amministrativi, così pure gli argomenti di studio che esigono la massima tranquillità e concentrazione o che essa giudica opportuno approfondire prima che essi vengano trattati davanti a persone estranee.

Hanno diritto ad assistere alle sedute particolari, oltre ai membri titolari e ai liberi associati, i membri corrispondenti, temporaneamente a Parigi, e i medium che prestano i loro servigi alla Società.

Nessuna persona estranea alla Società è ammessa alle sedute particolari, salvo casi eccezionali e previo assenso del Presidente.

ART. 22º — Le sedute generali hanno luogo il 2° e il 4° venerdì di ogni mese.

Nelle sedute generali, la Società autorizza l'ammissione di uditori estranei che possono assistervi temporaneamente, senza farne parte. La Società può ritirare questa autorizzazione ogni qualvolta lo giudichi opportuno.

Nessuno può assistere alle sedute come uditore senza essere stato presentato al Presidente da un membro della Società, il quale si rende garante della sua attenzione a non causare né agitazioni né interruzioni.

La Società ammette, come uditori, solo le persone che aspirano a divenire membri o che hanno interessi ai suoi lavori, e già sufficientemente iniziate alla scienza spiritista sì da poterla comprendere. L'ammissione deve essere rifiutata in maniera categorica a chiunque vi fosse attirato solo da un motivo di curiosità o le cui opinioni fossero ostili.

Agli uditori non è concessa la parola, salvo i casi eccezionali valutati dal Presidente. Colui che turbasse l'ordine in una qualsiasi maniera, o manifestasse malevolenza verso i lavori della Società, potrebbe essere invitato a ritirarsi e, in ogni caso, ne sarebbe fatta menzione sulla lista di ammissione, e l'ingresso potrebbe essergli interdetto per il futuro.

Dovendo il numero degli uditori essere limitato a quello dei posti disponibili, coloro che potranno assistere alle sedute dovranno essere previamente iscritti su un registro destinato a questo scopo, con l'indicazione del loro indirizzo e della persona che li raccomanda. Di conseguenza, ogni domanda di entrata dovrà essere indirizzata, parecchi giorni prima della seduta, al Presidente, che è il solo a rilasciare le lettere di ammissione fino alla chiusura della lista.

Le lettere di ammissione non possono servire che per il giorno indicato e per le persone designate.

L'ingresso non può essere accordato al medesimo uditore per più di due sedute, salvo l'autorizzazione del Presidente, e in casi eccezionali. Il medesimo membro non può presentare più di due persone alla volta. Gli ingressi invece concessi dal Presidente sono illimitati.

Dopo l'apertura della seduta, gli uditori non sono più ammessi.


CAPITOLO IV — Disposizioni diverse


ART. 23º — Tutti i membri della Società le devono il loro concorso. Di conseguenza, essi sono invitati a raccogliere, nei loro rispettivi circoli di osservazione, i fatti antichi o recenti che possono riguardare lo Spiritismo, e a segnalarli. Essi dovranno informarsi, per quanto sarà loro possibile, della notorietà dei suddetti fatti.

Essi sono egualmente invitati a segnalare alla Società tutte le pubblicazioni che possono avere un rapporto più o meno diretto con l'oggetto dei suoi lavori.

ART. 24º — Allorché lo giudichi opportuno, la Società fa un esame critico delle diverse opere pubblicate sullo Spiritismo. A questo scopo essa incarica uno dei suoi membri, libero associato o titolare, di farle un resoconto che sarà pubblicato, se troverà accoglimento, sulla Rivista Spiritista.

ART. 25º — La Società creerà una biblioteca speciale costituita dalla opere che le verranno offerte e da quelle di cui essa farà l'acquisizione.

I membri titolari potranno, nella sede della Società, consultare sia la biblioteca sia gli archivi, nei giorni e nelle ore che saranno all'uopo fissate.

ART. 26º — La Società, considerando che la sua responsabilità può trovarsi moralmente coinvolta dalle pubblicazioni particolari dei suoi membri, prescrive che nessuno può fregiarsi, in uno scritto qualsiasi, del titolo di membro della Società, senza essere da essa a ciò autorizzato, e senza che essa abbia preventivamente preso conoscenza del manoscritto. Il comitato sarà dalla Società incaricato di stendere una relazione a questo riguardo. Se la Società giudica lo scritto incompatibile con i suoi principi, l'autore, dopo essere stato ascoltato, sarà invitato o a modificarlo o a rinunciare alla sua pubblicazione o, infine, a non farsi assolutamente riconoscere come membro della Società. In mancanza, da parte sua, della sottomissione alla decisione che verrà presa, potrebbe essere pronunciata la sua radiazione dalla Società.

Ogni scritto pubblicato da un membro della Società, sotto anonimato e senza alcuna menzione che possa farlo riconoscere come tale, rientra nella categoria delle pubblicazioni ordinarie di cui la Società si riserva la valutazione. Tuttavia, pur senza voler ostacolare la libera espressione delle opinioni personali, la Società invita quelli dei suoi membri che avessero l'intenzione di fare pubblicazioni di questo genere a richiedere prima di tutto il suo consiglio ufficioso, e ciò nell'interesse della scienza.

ART. 27º — La Società, volendo mantenere al suo interno l'unità dei principi e lo spirito di una reciproca tolleranza, potrà pronunciare la radiazione di ogni membro che fosse causa di agitazione o si ponesse in aperta ostilità con essa attraverso scritti compromettenti per la dottrina, attraverso opinioni sovversive, o con un modo di agire che essa non potrebbe approvare. La radiazione non sarà tuttavia pronunciata se non dopo un preavviso ufficioso rimasto senza esito, e se non dopo aver ascoltato il membro accusato, nel caso questi ritenesse opportuno spiegarsi. La decisione sarà presa a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.

ART. 28º — Ogni membro che si ritiri volontariamente nel corso dell'anno non può reclamare la differenza delle quote da lui versate; questa differenza sarà invece rimborsata, in caso di radiazione pronunciata dalla Società.

ART. 29º — Il presente regolamento potrà essere modificato, se ciò fosse ritenuto opportuno. Le proposte di modifica potranno essere inoltrate alla Società solo attraverso l'organo del suo Presidente, al quale esse dovranno essere trasmesse, nel caso in cui esse fossero state ammesse dal comitato.

La Società può, senza modificare il regolamento nei suoi punti essenziali, adottare tutte le misure complementari che essa giudicherà utili.