IL LIBRO DEI MEDIUM o GUIDA DEI MEDIUM E DEGLI EVOCATORI

Allan Kardec

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CAPITOLO IV - Disposizioni diverse

ART. 23º — Tutti i membri della Società le devono il loro concorso. Di conseguenza, essi sono invitati a raccogliere, nei loro rispettivi circoli di osservazione, i fatti antichi o recenti che possono riguardare lo Spiritismo, e a segnalarli. Essi dovranno informarsi, per quanto sarà loro possibile, della notorietà dei suddetti fatti.

Essi sono egualmente invitati a segnalare alla Società tutte le pubblicazioni che possono avere un rapporto più o meno diretto con l'oggetto dei suoi lavori.

ART. 24º — Allorché lo giudichi opportuno, la Società fa un esame critico delle diverse opere pubblicate sullo Spiritismo. A questo scopo essa incarica uno dei suoi membri, libero associato o titolare, di farle un resoconto che sarà pubblicato, se troverà accoglimento, sulla Rivista Spiritista.

ART. 25º — La Società creerà una biblioteca speciale costituita dalla opere che le verranno offerte e da quelle di cui essa farà l'acquisizione.

I membri titolari potranno, nella sede della Società, consultare sia la biblioteca sia gli archivi, nei giorni e nelle ore che saranno all'uopo fissate.

ART. 26º — La Società, considerando che la sua responsabilità può trovarsi moralmente coinvolta dalle pubblicazioni particolari dei suoi membri, prescrive che nessuno può fregiarsi, in uno scritto qualsiasi, del titolo di membro della Società, senza essere da essa a ciò autorizzato, e senza che essa abbia preventivamente preso conoscenza del manoscritto. Il comitato sarà dalla Società incaricato di stendere una relazione a questo riguardo. Se la Società giudica lo scritto incompatibile con i suoi principi, l'autore, dopo essere stato ascoltato, sarà invitato o a modificarlo o a rinunciare alla sua pubblicazione o, infine, a non farsi assolutamente riconoscere come membro della Società. In mancanza, da parte sua, della sottomissione alla decisione che verrà presa, potrebbe essere pronunciata la sua radiazione dalla Società.

Ogni scritto pubblicato da un membro della Società, sotto anonimato e senza alcuna menzione che possa farlo riconoscere come tale, rientra nella categoria delle pubblicazioni ordinarie di cui la Società si riserva la valutazione. Tuttavia, pur senza voler ostacolare la libera espressione delle opinioni personali, la Società invita quelli dei suoi membri che avessero l'intenzione di fare pubblicazioni di questo genere a richiedere prima di tutto il suo consiglio ufficioso, e ciò nell'interesse della scienza.

ART. 27º — La Società, volendo mantenere al suo interno l'unità dei principi e lo spirito di una reciproca tolleranza, potrà pronunciare la radiazione di ogni membro che fosse causa di agitazione o si ponesse in aperta ostilità con essa attraverso scritti compromettenti per la dottrina, attraverso opinioni sovversive, o con un modo di agire che essa non potrebbe approvare. La radiazione non sarà tuttavia pronunciata se non dopo un preavviso ufficioso rimasto senza esito, e se non dopo aver ascoltato il membro accusato, nel caso questi ritenesse opportuno spiegarsi. La decisione sarà presa a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.

ART. 28º — Ogni membro che si ritiri volontariamente nel corso dell'anno non può reclamare la differenza delle quote da lui versate; questa differenza sarà invece rimborsata, in caso di radiazione pronunciata dalla Società.

ART. 29º — Il presente regolamento potrà essere modificato, se ciò fosse ritenuto opportuno. Le proposte di modifica potranno essere inoltrate alla Società solo attraverso l'organo del suo Presidente, al quale esse dovranno essere trasmesse, nel caso in cui esse fossero state ammesse dal comitato.

La Società può, senza modificare il regolamento nei suoi punti essenziali, adottare tutte le misure complementari che essa giudicherà utili.