CAPITOLO IV - Disposizioni diverse
ART. 23º — Tutti i membri della Società le devono il loro concorso. Di
conseguenza, essi sono invitati a raccogliere, nei loro rispettivi
circoli di osservazione, i fatti antichi o recenti che possono
riguardare lo Spiritismo, e a segnalarli. Essi dovranno informarsi, per
quanto sarà loro possibile, della notorietà dei suddetti fatti.
Essi sono egualmente invitati a segnalare alla Società tutte le
pubblicazioni che possono avere un rapporto più o meno diretto con
l'oggetto dei suoi lavori.
ART. 24º — Allorché lo giudichi
opportuno, la Società fa un esame critico delle diverse opere pubblicate
sullo Spiritismo. A questo scopo essa incarica uno dei suoi membri,
libero associato o titolare, di farle un resoconto che sarà pubblicato,
se troverà accoglimento, sulla Rivista Spiritista.
ART. 25º — La Società creerà una biblioteca speciale costituita
dalla opere che le verranno offerte e da quelle di cui essa farà
l'acquisizione.
I membri titolari potranno, nella sede della
Società, consultare sia la biblioteca sia gli archivi, nei giorni e
nelle ore che saranno all'uopo fissate.
ART. 26º — La
Società, considerando che la sua responsabilità può trovarsi moralmente
coinvolta dalle pubblicazioni particolari dei suoi membri, prescrive che
nessuno può fregiarsi, in uno scritto qualsiasi, del titolo di membro della Società, senza
essere da essa a ciò autorizzato, e senza che essa abbia
preventivamente preso conoscenza del manoscritto. Il comitato sarà dalla
Società incaricato di stendere una relazione a questo riguardo. Se la
Società giudica lo scritto incompatibile con i suoi principi, l'autore,
dopo essere stato ascoltato, sarà invitato o a modificarlo o a
rinunciare alla sua pubblicazione o, infine, a non farsi assolutamente
riconoscere come membro della Società. In mancanza, da parte sua, della
sottomissione alla decisione che verrà presa, potrebbe essere
pronunciata la sua radiazione dalla Società.
Ogni scritto
pubblicato da un membro della Società, sotto anonimato e senza alcuna
menzione che possa farlo riconoscere come tale, rientra nella categoria
delle pubblicazioni ordinarie di cui la Società si riserva la
valutazione. Tuttavia, pur senza voler ostacolare la libera espressione
delle opinioni personali, la Società invita quelli dei suoi membri che
avessero l'intenzione di fare pubblicazioni di questo genere a
richiedere prima di tutto il suo consiglio ufficioso, e ciò
nell'interesse della scienza.
ART. 27º — La Società, volendo
mantenere al suo interno l'unità dei principi e lo spirito di una
reciproca tolleranza, potrà pronunciare la radiazione di ogni membro che
fosse causa di agitazione o si ponesse in aperta ostilità con essa
attraverso scritti compromettenti per la dottrina, attraverso opinioni
sovversive, o con un modo di agire che essa non potrebbe approvare. La
radiazione non sarà tuttavia pronunciata se non dopo un preavviso
ufficioso rimasto senza esito, e se non dopo aver ascoltato il membro
accusato, nel caso questi ritenesse opportuno spiegarsi. La decisione
sarà presa a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quarti dei
membri presenti.
ART. 28º — Ogni membro che si ritiri
volontariamente nel corso dell'anno non può reclamare la differenza
delle quote da lui versate; questa differenza sarà invece rimborsata, in
caso di radiazione pronunciata dalla Società.
ART. 29º — Il
presente regolamento potrà essere modificato, se ciò fosse ritenuto
opportuno. Le proposte di modifica potranno essere inoltrate alla
Società solo attraverso l'organo del suo Presidente, al quale esse
dovranno essere trasmesse, nel caso in cui esse fossero state ammesse
dal comitato.
La Società può, senza modificare il regolamento
nei suoi punti essenziali, adottare tutte le misure complementari che
essa giudicherà utili.