CAPITOLO III - Delle sedute
ART. 17º — Le sedute della Società hanno luogo tutti i venerdì, alle ore otto di sera, salvo modifica, se fosse necessario.
Le sedute sono particolari o generali, ma non sono mai pubbliche.
Ogni persona che, a qualsiasi titolo, faccia parte della Società
deve, a ogni seduta, apporre la sua firma su una lista di presenza.
ART. 18º — Silenzio e raccoglimento devono essere rigorosamente
osservati durante le sedute, e principalmente durante gli studi. Nessuno
può prendere la parola senza averla ottenuta dal Presidente.
Tutte le domande rivolte agli Spiriti devono essere rivolte attraverso
l'intermediazione del Presidente, che può rifiutarsi di porle, a seconda
delle circostanze.
Sono soprattutto vietate tutte le domande
futili, quelle d'interesse personale, di pura curiosità o fatte con lo
scopo di sottoporre gli Spiriti a delle prove, così come pure tutte
quelle che non hanno un fine di utilità generale dal punto di vista
degli studi.
Sono egualmente vietate tutte le discussioni atte a sviare la seduta dall'obbiettivo particolare di cui ci si sta occupando.
ART. 19º — Ogni membro ha il diritto di chiedere il richiamo
all'ordine contro chiunque non osservi le buone creanze durante la
discussione o disturbi in qualsiasi modo la seduta. Il richiamo viene
immediatamente messo ai voti; se sarà accettato, verrà iscritto agli
atti.
Tre richiami all'ordine, nello spazio di un anno,
determinano di diritto la radiazione del membro, che in essi sia
incorso, qualunque sia il suo titolo.
ART. 20º — Nessuna
comunicazione spiritista, ottenuta al di fuori della Società, può essere
letta se prima non è stata sottoposta sia al Presidente, sia al
comitato, i quali possono ammetterne o rifiutarne la lettura.
Una copia di ogni comunicazione estranea, di cui sia stata autorizzata la lettura, dovrà rimanere depositata negli archivi.
Tutte le comunicazioni ottenute durante le sedute appartengono alla
Società; i medium che le hanno scritte possono ritirarne delle copie.
ART. 21º — Le sedute particolari sono riservate ai membri della
Società. Esse hanno luogo il 1°, il 3° e, se è il caso, il 5° venerdì di
ogni mese.
La Società riserva alle sedute particolari tutte
le questioni concernenti i suoi affari amministrativi, così pure gli
argomenti di studio che esigono la massima tranquillità e concentrazione
o che essa giudica opportuno approfondire prima che essi vengano
trattati davanti a persone estranee.
Hanno diritto ad
assistere alle sedute particolari, oltre ai membri titolari e ai liberi
associati, i membri corrispondenti, temporaneamente a Parigi, e i medium
che prestano i loro servigi alla Società.
Nessuna persona
estranea alla Società è ammessa alle sedute particolari, salvo casi
eccezionali e previo assenso del Presidente.
ART. 22º — Le sedute generali hanno luogo il 2° e il 4° venerdì di ogni mese.
Nelle sedute generali, la Società autorizza l'ammissione di uditori
estranei che possono assistervi temporaneamente, senza farne parte. La
Società può ritirare questa autorizzazione ogni qualvolta lo giudichi
opportuno.
Nessuno può assistere alle sedute come uditore
senza essere stato presentato al Presidente da un membro della Società,
il quale si rende garante della sua attenzione a non causare né
agitazioni né interruzioni.
La Società ammette, come uditori,
solo le persone che aspirano a divenire membri o che hanno interessi ai
suoi lavori, e già sufficientemente iniziate alla scienza spiritista sì
da poterla comprendere. L'ammissione deve essere rifiutata in maniera
categorica a chiunque vi fosse attirato solo da un motivo di curiosità o
le cui opinioni fossero ostili.
Agli uditori non è concessa
la parola, salvo i casi eccezionali valutati dal Presidente. Colui che
turbasse l'ordine in una qualsiasi maniera, o manifestasse malevolenza
verso i lavori della Società, potrebbe essere invitato a ritirarsi e, in
ogni caso, ne sarebbe fatta menzione sulla lista di ammissione, e
l'ingresso potrebbe essergli interdetto per il futuro.
Dovendo il numero degli uditori essere limitato a quello dei posti
disponibili, coloro che potranno assistere alle sedute dovranno essere
previamente iscritti su un registro destinato a questo scopo, con
l'indicazione del loro indirizzo e della persona che li raccomanda. Di
conseguenza, ogni domanda di entrata dovrà essere indirizzata, parecchi
giorni prima della seduta, al Presidente, che è il solo a rilasciare le
lettere di ammissione fino alla chiusura della lista.
Le lettere di ammissione non possono servire che per il giorno indicato e per le persone designate.
L'ingresso non può essere accordato al medesimo uditore per più di
due sedute, salvo l'autorizzazione del Presidente, e in casi
eccezionali. Il medesimo membro non può presentare più di due persone
alla volta. Gli ingressi invece concessi dal Presidente sono illimitati.
Dopo l'apertura della seduta, gli uditori non sono più ammessi.