IL LIBRO DEI MEDIUM o GUIDA DEI MEDIUM E DEGLI EVOCATORI

Allan Kardec

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CAPITOLO III - Delle sedute

ART. 17º — Le sedute della Società hanno luogo tutti i venerdì, alle ore otto di sera, salvo modifica, se fosse necessario.

Le sedute sono particolari o generali, ma non sono mai pubbliche.

Ogni persona che, a qualsiasi titolo, faccia parte della Società deve, a ogni seduta, apporre la sua firma su una lista di presenza.

ART. 18º — Silenzio e raccoglimento devono essere rigorosamente osservati durante le sedute, e principalmente durante gli studi. Nessuno può prendere la parola senza averla ottenuta dal Presidente.

Tutte le domande rivolte agli Spiriti devono essere rivolte attraverso l'intermediazione del Presidente, che può rifiutarsi di porle, a seconda delle circostanze.

Sono soprattutto vietate tutte le domande futili, quelle d'interesse personale, di pura curiosità o fatte con lo scopo di sottoporre gli Spiriti a delle prove, così come pure tutte quelle che non hanno un fine di utilità generale dal punto di vista degli studi.

Sono egualmente vietate tutte le discussioni atte a sviare la seduta dall'obbiettivo particolare di cui ci si sta occupando.

ART. 19º — Ogni membro ha il diritto di chiedere il richiamo all'ordine contro chiunque non osservi le buone creanze durante la discussione o disturbi in qualsiasi modo la seduta. Il richiamo viene immediatamente messo ai voti; se sarà accettato, verrà iscritto agli atti.

Tre richiami all'ordine, nello spazio di un anno, determinano di diritto la radiazione del membro, che in essi sia incorso, qualunque sia il suo titolo.

ART. 20º — Nessuna comunicazione spiritista, ottenuta al di fuori della Società, può essere letta se prima non è stata sottoposta sia al Presidente, sia al comitato, i quali possono ammetterne o rifiutarne la lettura.

Una copia di ogni comunicazione estranea, di cui sia stata autorizzata la lettura, dovrà rimanere depositata negli archivi.

Tutte le comunicazioni ottenute durante le sedute appartengono alla Società; i medium che le hanno scritte possono ritirarne delle copie.

ART. 21º — Le sedute particolari sono riservate ai membri della Società. Esse hanno luogo il 1°, il 3° e, se è il caso, il 5° venerdì di ogni mese.

La Società riserva alle sedute particolari tutte le questioni concernenti i suoi affari amministrativi, così pure gli argomenti di studio che esigono la massima tranquillità e concentrazione o che essa giudica opportuno approfondire prima che essi vengano trattati davanti a persone estranee.

Hanno diritto ad assistere alle sedute particolari, oltre ai membri titolari e ai liberi associati, i membri corrispondenti, temporaneamente a Parigi, e i medium che prestano i loro servigi alla Società.

Nessuna persona estranea alla Società è ammessa alle sedute particolari, salvo casi eccezionali e previo assenso del Presidente.

ART. 22º — Le sedute generali hanno luogo il 2° e il 4° venerdì di ogni mese.

Nelle sedute generali, la Società autorizza l'ammissione di uditori estranei che possono assistervi temporaneamente, senza farne parte. La Società può ritirare questa autorizzazione ogni qualvolta lo giudichi opportuno.

Nessuno può assistere alle sedute come uditore senza essere stato presentato al Presidente da un membro della Società, il quale si rende garante della sua attenzione a non causare né agitazioni né interruzioni.

La Società ammette, come uditori, solo le persone che aspirano a divenire membri o che hanno interessi ai suoi lavori, e già sufficientemente iniziate alla scienza spiritista sì da poterla comprendere. L'ammissione deve essere rifiutata in maniera categorica a chiunque vi fosse attirato solo da un motivo di curiosità o le cui opinioni fossero ostili.

Agli uditori non è concessa la parola, salvo i casi eccezionali valutati dal Presidente. Colui che turbasse l'ordine in una qualsiasi maniera, o manifestasse malevolenza verso i lavori della Società, potrebbe essere invitato a ritirarsi e, in ogni caso, ne sarebbe fatta menzione sulla lista di ammissione, e l'ingresso potrebbe essergli interdetto per il futuro.

Dovendo il numero degli uditori essere limitato a quello dei posti disponibili, coloro che potranno assistere alle sedute dovranno essere previamente iscritti su un registro destinato a questo scopo, con l'indicazione del loro indirizzo e della persona che li raccomanda. Di conseguenza, ogni domanda di entrata dovrà essere indirizzata, parecchi giorni prima della seduta, al Presidente, che è il solo a rilasciare le lettere di ammissione fino alla chiusura della lista.

Le lettere di ammissione non possono servire che per il giorno indicato e per le persone designate.

L'ingresso non può essere accordato al medesimo uditore per più di due sedute, salvo l'autorizzazione del Presidente, e in casi eccezionali. Il medesimo membro non può presentare più di due persone alla volta. Gli ingressi invece concessi dal Presidente sono illimitati.

Dopo l'apertura della seduta, gli uditori non sono più ammessi.