IL LIBRO DEI MEDIUM o GUIDA DEI MEDIUM E DEGLI EVOCATORI

Allan Kardec

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CAPITOLO II - Amministrazione

ART. 8º — La Società è amministrata da un Presidente-direttore, assistito dai membri di un collegio direttivo e da un comitato.

ART. 9º — Il collegio direttivo si compone di: 1 Presidente — 1 Vicepresidente — 1 Segretario principale — 2 Segretari aggiunti — 1 Tesoriere.

Potranno inoltre essere nominati uno o più Presidenti onorari.

In assenza del Presidente e del Vice-presidente, le sedute potranno essere presiedute da uno dei membri del comitato.

ART. 10º — Il Presidente-direttore dovrà dedicare tutte le sue cure agli interessi della Società e della scienza spiritista, Egli ha la direzione generale e l'alta sorveglianza dell'amministrazione, così come la conservazione degli archivi.

Il Presidente è nominato per tre anni, mentre gli altri membri del collegio direttivo per un anno e sono rieleggibili indefinitamente.

ART. 11º — Il comitato è composto dai membri del collegio direttivo e da altri cinque membri titolari, scelti di preferenza fra quelli che avranno apportato un contributo attivo nei lavori della Società, reso dei servigi alla causa dello Spiritismo, o dimostrato di possedere uno spirito benevolo e conciliante. Questi cinque membri sono, come i membri del collegio direttivo, nominati per un anno e rieleggibili.

Il comitato è presieduto, di diritto, dal Presidente-direttore o, in sua assenza, dal Vice-presidente o da quello dei suoi membri che sarà designato a questo fine.

Il comitato è incaricato dell'esame preliminare di tutte le questioni e proposte amministrative e di altre da sottoporre alla Società. Esso controlla le entrate e le uscite della Società e i rendiconti del Tesoriere; autorizza le spese ordinarie e adotta tutte le misure d'ordine che saranno giudicate necessarie.

Esamina inoltre i lavori e gli argomenti di studio proposti dai diversi membri e, a sua volta, ne prepara lui stesso; fissa anche l'ordine delle sedute in accordo con il Presidente.

Il Presidente può sempre opporsi acché certi argomenti siano trattati e messi all'ordine del giorno, salvo a riferirne alla Società, la quale deciderà.

Il Comitato si riunisce regolarmente prima dell'apertura delle sedute per l'esame dei casi ordinari, e in ogni altro momento ch'esso giudicherà opportuno.

I membri del collegio direttivo e del comitato che saranno stati assenti durante tre mesi consecutivi, senza averne dato avviso, sono considerati come chi abbia rassegnato le sue dimissioni, e si provvederà alla loro sostituzione.

ART. 12º — Le decisioni, sia della Società, sia del comitato, sono prese a maggioranza assoluta dai membri presenti; in caso di parità, decisivo sarà il voto del Presidente.

Il comitato può deliberare quando sono presenti quattro dei suoi membri.

Lo scrutinio segreto sarà obbligatorio, se è reclamato da cinque membri.

ART. 13º — Ogni tre mesi, sei membri, scelti fra i titolari o fra i liberi associati, sono designati per assolvere le funzioni di commissari.

I commissari sono incaricati di vigilare sull'ordine e sulla regolarità delle sedute, e di verificare il diritto d'ingresso di ogni persona estranea, che si presenti per assistervi.

A questo scopo, i membri designati si accorderanno, affinché uno di essi sia presente all'apertura delle sedute.

ART. 14º — L'anno sociale ha inizio il 1° aprile.

Le nomine del collegio direttivo e del comitato si faranno nella prima seduta del mese di maggio. I membri in esercizio continueranno nelle loro funzioni fino a questa epoca.

ART. 15º — Per sopperire alle spese della Società, viene pagata una quota di 24 franchi dai titolari, e di 20 franchi dai liberi associati.

I soci titolari all'atto della loro ammissione pagano inoltre, una sola volta, un diritto d'ingresso di 10 franchi.

La quota viene pagata interamente per l'anno in corso.

I membri ammessi nell'anno in corso non avranno da pagare, per questo primo anno, che i trimestri in scadenza, ivi compreso quello della loro ammissione.

Quando moglie e marito fossero accettati come liberi associati, o titolari, si esigerà per entrambi soltanto una quota e mezzo.

Ogni sei mesi, il 1° aprile e il 1° ottobre, il Tesoriere rende conto al comitato dell'impiego e della situazione dei fondi.

Pagate le spese ordinarie riguardanti affitti e altre spese obbligatorie, se ci fosse un'eccedenza, sarà la Società a determinarne l'impiego.

ART. 16º — A tutti i membri ammessi, liberi associati o titolari, viene assegnata una carta d'ammissione, comprovante il loro titolo. Questa carta è depositata presso il Tesoriere, dove il nuovo membro può ritirarla, pagando la sua quota e il diritto di entrata. Il nuovo membro non può assistere alle sedute se non dopo aver ritirato la sua carta. Qualora egli, un mese dopo la sua nomina, non l'avesse ancora ritirata, viene considerato dimissionario.

Sarà ugualmente considerato dimissionario quel membro che non avrà pagato la sua rata annuale entro il primo mese dal rinnovo dell'anno sociale, dopo un avviso del Tesoriere, che sia rimasto inevaso.