CAPITOLO II - Amministrazione
ART. 8º — La Società è amministrata da un Presidente-direttore, assistito dai membri di un collegio direttivo e da un comitato.
ART. 9º — Il collegio direttivo si compone di: 1 Presidente — 1
Vicepresidente — 1 Segretario principale — 2 Segretari aggiunti — 1
Tesoriere.
Potranno inoltre essere nominati uno o più Presidenti onorari.
In assenza del Presidente e del Vice-presidente, le sedute potranno essere presiedute da uno dei membri del comitato.
ART. 10º — Il Presidente-direttore dovrà dedicare tutte le sue cure
agli interessi della Società e della scienza spiritista, Egli ha la
direzione generale e l'alta sorveglianza dell'amministrazione, così come
la conservazione degli archivi.
Il Presidente è nominato per
tre anni, mentre gli altri membri del collegio direttivo per un anno e
sono rieleggibili indefinitamente.
ART. 11º — Il comitato è
composto dai membri del collegio direttivo e da altri cinque membri
titolari, scelti di preferenza fra quelli che avranno apportato un
contributo attivo nei lavori della Società, reso dei servigi alla causa
dello Spiritismo, o dimostrato di possedere uno spirito benevolo e
conciliante. Questi cinque membri sono, come i membri del collegio
direttivo, nominati per un anno e rieleggibili.
Il comitato è
presieduto, di diritto, dal Presidente-direttore o, in sua assenza, dal
Vice-presidente o da quello dei suoi membri che sarà designato a questo
fine.
Il comitato è incaricato dell'esame preliminare di
tutte le questioni e proposte amministrative e di altre da sottoporre
alla Società. Esso controlla le entrate e le uscite della Società e i
rendiconti del Tesoriere; autorizza le spese ordinarie e adotta tutte le
misure d'ordine che saranno giudicate necessarie.
Esamina
inoltre i lavori e gli argomenti di studio proposti dai diversi membri
e, a sua volta, ne prepara lui stesso; fissa anche l'ordine delle sedute
in accordo con il Presidente.
Il Presidente può sempre
opporsi acché certi argomenti siano trattati e messi all'ordine del
giorno, salvo a riferirne alla Società, la quale deciderà.
Il
Comitato si riunisce regolarmente prima dell'apertura delle sedute per
l'esame dei casi ordinari, e in ogni altro momento ch'esso giudicherà
opportuno.
I membri del collegio direttivo e del comitato che
saranno stati assenti durante tre mesi consecutivi, senza averne dato
avviso, sono considerati come chi abbia rassegnato le sue dimissioni, e
si provvederà alla loro sostituzione.
ART. 12º — Le
decisioni, sia della Società, sia del comitato, sono prese a maggioranza
assoluta dai membri presenti; in caso di parità, decisivo sarà il voto
del Presidente.
Il comitato può deliberare quando sono presenti quattro dei suoi membri.
Lo scrutinio segreto sarà obbligatorio, se è reclamato da cinque membri.
ART. 13º — Ogni tre mesi, sei membri, scelti fra i titolari o fra i
liberi associati, sono designati per assolvere le funzioni di commissari.
I commissari sono incaricati di vigilare sull'ordine e sulla
regolarità delle sedute, e di verificare il diritto d'ingresso di ogni
persona estranea, che si presenti per assistervi.
A questo scopo, i membri designati si accorderanno, affinché uno di essi sia presente all'apertura delle sedute.
ART. 14º — L'anno sociale ha inizio il 1° aprile.
Le nomine del collegio direttivo e del comitato si faranno nella
prima seduta del mese di maggio. I membri in esercizio continueranno
nelle loro funzioni fino a questa epoca.
ART. 15º — Per
sopperire alle spese della Società, viene pagata una quota di 24 franchi
dai titolari, e di 20 franchi dai liberi associati.
I soci titolari all'atto della loro ammissione pagano inoltre, una sola volta, un diritto d'ingresso di 10 franchi.
La quota viene pagata interamente per l'anno in corso.
I membri ammessi nell'anno in corso non avranno da pagare, per
questo primo anno, che i trimestri in scadenza, ivi compreso quello
della loro ammissione.
Quando moglie e marito fossero
accettati come liberi associati, o titolari, si esigerà per entrambi
soltanto una quota e mezzo.
Ogni sei mesi, il 1° aprile e il 1° ottobre, il Tesoriere rende conto al comitato dell'impiego e della situazione dei fondi.
Pagate le spese ordinarie riguardanti affitti e altre spese
obbligatorie, se ci fosse un'eccedenza, sarà la Società a determinarne
l'impiego.
ART. 16º — A tutti i membri ammessi, liberi
associati o titolari, viene assegnata una carta d'ammissione,
comprovante il loro titolo. Questa carta è depositata presso il
Tesoriere, dove il nuovo membro può ritirarla, pagando la sua quota e il
diritto di entrata. Il nuovo membro non può assistere alle sedute se
non dopo aver ritirato la sua carta. Qualora egli, un mese dopo la sua
nomina, non l'avesse ancora ritirata, viene considerato dimissionario.
Sarà ugualmente considerato dimissionario quel membro che non avrà
pagato la sua rata annuale entro il primo mese dal rinnovo dell'anno
sociale, dopo un avviso del Tesoriere, che sia rimasto inevaso.